Il Duecento conobbe 
un’eccezionale figura d’imperatore,  l’ ultimo di casa sveva a reggere le sorti 
dell’impero universale, dagli affascinanti poliedrici aspetti, dai contemporanei 
celebrato ed acclamato “stupor mondi”: Federico II. 
Poeta, filosofo, dotto, 
guerriero, osservatore attento dei fenomeni naturali, uomo di stato di 
fortissima tempra, attuatore di una politica tesa a limitare diritti e privilegi 
di chiese e  di ecclesiastici, di signori feudali e di comuni cittadini, 
creatore di uno stato che superò le basi feudali su cui si reggevano tanti stati 
europei, fu anche legislatore, promulgando a Melfi, nel 1231, le Costituzioni, 
raccolte nel  Liber Constitutionum Regni 
Siciliane, impropriamente chiamato Liber Augustalis, definito “il più 
grande monumento legislativo laico dell’età di mezzo, non solo in Italia, ma 
anche in Europa,” testo rimasto in vigore fino agli inizi dell’Ottocento, in cui 
emanò anche delle leggi, che poi non sempre trovarono applicazione, a favore 
delle donne, di tutte indistintamente, monache, maritate, vedove, prostitute, 
rivelandosi, anche in questo campo, ed in tempi in cui di certo la donna era 
assoggettata all’uomo, sovrano illuminato.
Le leggi federiciane tutelavano 
la dignità femminile (considerata, similmente all’uomo, maggiorenne a diciotto 
anni… li minori son quelli che non hanno deceocto anni tanto li mascoli 
quanto le femine excepto li francesi che in quindece anni se iudicano de età 
perfecta", II 42), punendo con la morte l’uomo che  usava violenza alla 
donna, 
stupratore, rapitore o truffatore che fosse (scagliandosi pure contro il 
matrimonio riparatore, ancora fino in tempi recenti diffuso in Sicilia), 
proteggendola anche 
laddove i suoi provvedimenti sembravano feroci: ad esempio in caso di adulterio, 
la pena prevista era la morte, ma Federico II "limitò" il castigo al taglio del naso o alla 
fustigazione.
Da un’epitome  del "Liber Augustalis” in volgare, 
quattrocentesca, ritrovata, curata e trascritta dal prof. Domenico Maffei, 
possiamo apprendere alcuni importanti provvedimenti in difesa delle donne. 
 
Del rapto de le moniale
SI QUIS RAPERE. Comanda lo 
Imperatore che si alcuno furasse una monaca, anchora che non sia velata, deve 
essere privato de la vita" (I 20).
 
De la violentia facta a 
meretrice
OMNES NOSTRO REgimini. 
Comanda lo Imperatore che nullo sforze la meretrice a la sua voluntà, et si 
contrafarà sia privato del capo. Però questo è vero si se lamenterà infra octo 
giorni, altramente non pare li sia facta forza, excepto se in quilli octo giorni 
non stesse in sua libertà. (I 21).
 
CAPITALEM. Comanda lo 
Imperatore che si alcuno stuprasse o furasse una vergine, vidua, sposa o 
maritata, overo si alcuno nascondesse lo rapitore, deve essere privato del capo, 
cessante quella antiqua consuetudine che voleva che, si lo rapitore la pigliasse 
per mogliere, non fusse tenuto ad alcuna pena. (I 22. I).
 
Se alchuno non succorre a la 
dona cridante.
QUICUNQUE. Comanda lo 
Imperatore che se alcuno audisse cridare qualche femina la debia succorrere, 
excepto se fusse sordo overo zoppo, et si facesse lo contrario se debia 
componere con la corte in quattro augustali. (I 23).
 
Del dare li advocati a li 
pupilli
LEGE PRAESENTI. Dice lo 
Imperatore che li pupilli, vidue et orphani, poveri et debile persone deveno 
havere advocato da la corte et le spese necessarie in lo iudicio, et de li 
pupilli intendate però si sono poveri.( I 34)
 
MULIERES. Comanda lo 
Imperatore che le donne non possano né debiano per causa che sia comparere in 
corte de li officiali, excepto si non avessero mariti o persona coniuncta overo 
se fussero molto povere. (I 104.2).
De li adulterii et 
ruffianicii
LEGUM. Comanda lo Imperatore 
che si alcuno fusse pigliato in adulterio non deve essere occiso, ma tutti li 
boni soi son confiscati si non have figlioli legittimi. Item dice che lo marito 
non la deve uccidere ma li deve tagliare lo naso et, si questo non volesse fare, 
deve essere fustigata. (III 74).
Francesca Santucci
 
Fonti
Folco Zanobini, Il presente 
della memoria, vol. I, Bulgarini,  Firenze, 1990.
D. Maffei, Un'epitome in 
volgare del "Liber Augustalis ", Laterza, Bari, 1995.